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@ Giudice di Pace di Taranto 6.11.13 - Maggiorazione non dovuta, ex art.27, su verbale non opposto

Pubblicato da admin in Notifiche Ricorsi · 28/6/2013 22:09:23


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ.1

        nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
sentenza n. 3024
         nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 3163/2013  avente per oggetto: Opposizione a  ingiunzione fiscale per pagamento di € 472,78 a seguito di violazioni al CDS , promossa da:
       M. G., residente in Massafra ed elettivamente domiciliata in Massafra Piazza Vitt. Emanuele n. 18 presso e nello studio dell'Avv. V. M., che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti                                                                                                    opponente
contro:
      S. S.p.A.,                                                                                            opposta- resistente
nonché contro
COMUNE DI M., difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, come da delibera di incarico n. 83 del 18 Marzo aprile 2010, dall'Avv. G. V., ed elettivamente domiciliato  in Taranto                                                                  opposto-resistente;
           Conclusioni per l’opponente:
Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-          Preliminarmente sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato
-         Nel  merito dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l’atto di ingiunzione   n.  2012/371022, pratica n. 900.2010.150162170, emesso dalla Soget spa
-         In subordine ridurre al minimo le sanzioni amministrative.
-          Condannare il Comune di M. e la S. spa, in solido,  al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
         Conclusioni per la S. spa:
… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,  così giudicare: …
 confermare l’ingiunzione impugnata, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento.”
SVOLGI MENTO DEL PROCESSO

            Con atto di citazione EX ART. 615 C.P.C. depositato in data 14.05.2013 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di TARANTO, l’opponente ha impugnato l’ingiunzione fiscale prot. n. 2012/37/1022 PRATICA N. 900.2010.150162170,  emessa in data 12.12.2012 con cui la S. per conto del Comune di M.  ha ingiunto alla  parte opponente il pagamento della somma di Euro 472,78 per violazioni al Codice della Strada.
           Sosteneva l’opponente diversi motivi di nullità, tra cui:
1) VIOLAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241
2) MANCANZA DI MOTIVAZIONE
3) MANCANZA DI TITOLO DEL DIRIGENTE LA P.M. E DEL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  PER EMETTERE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
4) L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NON E’ STRUMENTO PREVISTO PER LA RISCOSSIONE COATTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.
5) INESISTENZA DELLA NOTIFICA.
6)  nullità dell'ingiunzione  perchè sottoscritta solo dal solo legale rappresentante della S.e non vi è nessun atto amministrativo della P.A. di M. che autorizza ad  emettere l'ingiunzione di cui al ricorso.
7)  nullità della notifica del verbale indicato nell’ingiunzione di pagamento.
8)  nullità dell’ingiunzione per l’illegittima ed inammissibile applicazione da parte della S. di maggiorazioni, arbitrariamente richieste, alla somma prevista nel verbale.
      Si costituiva la S. all’udienza di comparizione, sostenendo di non avere alcuna responsabilità, essendo priva di legittimazione passiva nelle controversie sorte tra il contribuente e l'Ente Creditore (Cass. Civ. sez.II -29.02.2008, n. 5532). In ordine all’ingiunzione di pagamento  prot. n. 2012/371022 PRATICA N. 900.2010.150162170,  emessa in data 12.12.2012 e notificata il 17.02.2013 dalla Soget spa la stessa società aveva operato conformemente ai dettati normativi di cui al DPR 602/73, chiedendo di conseguenza  il rigetto dell’opposizione.
       Non essendo necessaria alcuna istruttoria, in quanto la decisione può essere basata sulla documentazione esibita, all’udienza del 18.09.13 la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
         Rigettati tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dall’opponente, in quanto è stato provato dal Comune la regolarità della notifica a suo tempo del verbale non opposto, e quindi quale titolo valido per l’emissione dell’ingiunzione fiscale si passa ad esaminare la facoltà della P.A. di ricorrere all'ingiunzione fiscale.
        A tal riguardo, attualmente il recente art. 32 del D.L.T. nr. 150/2011, relativamente all'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, ha ridato espressamente vigore alla legge del 1910, prevedendo:
“1.  Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2.  È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3.  L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.”
       E’ quindi assodato che a partire dal 23.08.2011 i Comuni o loro delegati hanno la facoltà di utilizzare questa procedura di recupero, quale strumento legittimo per la riscossione delle sanzioni amministrative e delle altre entrate.
       Per quanto dedotto in merito alla nullità delle notifiche del verbale quale titolo per l’emissione della ingiunzione, eccepita dall’opponente, il Comune di M.  ha depositato la documentazione necessaria a dimostrare e provare la regolarità delle stesse notifiche.
        Si esamina ora la legittimità o meno della maggiorazione del 10 % prevista semestralmente e di cui all’art. 27 della legge  689/81.
Invero,  tale maggiorazione non é dovuta poiché la suindicata previsione normativa che la parte opposta ha ritenuto di poter applicare al caso di specie e approfonditamente sostenuta nelle proprie note difensive, prevede una fattispecie diversa: essa infatti riguarda l'ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza e/o sentenza.
La Corte Costituzionale,  con l’ordinanza n. 308 del 14 luglio 1999, in riferimento all’articolo 206 del codice della strada e dei suoi rapporti con l’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle maggiorazioni, ha precisato che “la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.”
Occorre esaminare ora da quando la sanzione principale diventa esigibile.
La Legge 24/11/1981 n. 689, entrata in vigore il 01.12.1981, fu emanata in un periodo in cui, vigendo ancora il D.P.R. 15.06.1959 n. 393 (il vecchio codice della strada), la contravvenzione non oblata nei termini non aveva valore di titolo esecutivo e pertanto, affinché l'ente creditore potesse procedere alla riscossione della medesima, doveva instaurarsi un procedimento consistente nella presentazione da parte della autorità irrogante la contravvenzione di un rapporto al Pretore (art. 142 vecchio c.d.s.) e nella successiva inflizione da parte del Pretore della sanzione mediante emissione di decreto penale di condanna (art. 143 vecchio c.d.s.). Tale disciplina è poi stata modificata proprio dalla entrata in vigore della Legge 689/81 che agli artt. 17 e 18 ha previsto la presentazione da parte del funzionario o dell'agente accertatore del rapporto al Prefetto (art. 17 comma 1) e la eventuale successiva emissione di ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto (art. 18 comma 2) che costituisce titolo esecutivo per la somma ingiunta (art. 18 ultimo comma) sulla quale, in mancanza di pagamento nei termini, è dovuta la maggiorazione prevista dall'art. 27 comma 6 della legge 24/11/1981 n. 689.
Appare quindi chiaro che la ragione della rivisitazione del procedimento deputato alla riscossione delle contravvenzioni operata dalla Legge 689/81, oltre ovviamente alla depenalizzazione delle contravvenzioni, era quella di rendere più semplice la procedura  per la riscossione, che si concludeva con la applicazione della esosa maggiorazione prevista dall'art. 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 n. 681.
Il suddetto procedimento, che inizialmente non consentiva al ricorrente di adire direttamente l’Autorità giudiziaria, se non dopo l’esito-rigetto del ricorso amministrativo al Prefetto, più volte oggetto di censura da parte della Corte di Cassazione, in quanto procedimento che impediva in effetti di adire direttamente la giurisdizione, violando l’art. 24 della Cost.,  è stato  poi semplificato dal Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (il nuovo codice della strada), che, entrato in vigore il 1.01.1993, ha derogato alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 689/81, attribuendo automaticamente valore di titolo esecutivo al verbale di accertamento di violazione non impugnato e non oblato nei termini (art. 203 CDS).
II legislatore ha, pertanto, deciso di differenziare la fattispecie della ordinanza-ingiunzione prefettizia per i verbali impugnati, per la quale è senz'altro applicabile anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, dalla fattispecie del mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per la quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'art. 203 comma 3 c.d.s. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge 24/II/1951 n. 689, che dovrebbe applicarsi quale sanzione aggiuntiva nell’ipotesi di ulteriore resistenza del trasgressore e/o di mancato pagamento a seguito dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto e/o del provvedimento di condanna del Giudice adito.
Riassumendo, l'art. 203 comma 3 c.d.s., in deroga alla disciplina prevista dall'art. 17 della Legge 689/81 che prevedeva l'emissione di una ordinanza-ingiunzione, ha conferito al verbale valore di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese, quindi contenente già una sanzione automatica aggiuntiva per il mancato pagamento ridotto, senza fare alcun riferimento alla maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge 689/81.
A tali considerazioni si aggiunga che con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ben successiva alla entrata in vigore della L. 689/81, se il legislatore avesse ritenuto di estendere la applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della L. 689/81 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nella formulazione dell'art. 203 c.d.s. nel quale invece non è fatta menzione alcuna della irrogabilità di tale maggiorazione.
Qualora poi l'Autorità opposta volesse far discendere dalla disposizione di cui all'art. 206 c.d.s. l'applicabilità anche ai verbali della suddetta maggiorazione, tale interpretazione non avrebbe ragione d’essere in quanto l’art. 27 della Legge 689/81, richiamato dall'art. 206 c.d.s., si riferisce chiaramente ed unicamente al mancato pagamento nei termini di una somma intimata con ordinanza-ingiunzione e non certo con la notifica di un verbale di accertamento di violazione.
L'equivoco in cui é caduta l'Amministrazione opposta e quegli autori che sostengono con  approfondimenti  specifici ( G. Carmagnini  - www.vigilaresullastrada.it 4/4/2012- Editrice Maggioli) tale tesi, sorge dal fatto che si sia ritenuto che i verbali di accertamento di violazione possano essere del tutto equiparati all'ordinanza-ingiunzione prefettizia. Ebbene così non é, si tratta infatti di atti ben distinti in quanto il verbale rappresenta soltanto l’accertamento di una violazione di una norma ed è elevato da un soggetto privo del potere di imporre il pagamento di qualsivoglia maggiorazione, potere che è infatti prerogativa di un organo della Autorità Pubblica quale è il Prefetto, mentre l'ordinanza-ingiunzione consiste per l'appunto in un provvedimento emanato da una Autorità Pubblica (nella fattispecie il Prefetto).
Ne consegue che, da atti distinti, derivano necessariamente conseguenze distinte ed esattamente: a) l'obbligo di pagare la somma ingiunta e la maggiorazione prevista dall'art. 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 n. 689 per il caso del mancato pagamento nei termini della ordinanza-ingiunzione, emessa dal Prefetto; b) l’obbligo di pagare una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese per il caso del mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento di violazione, aggiungendosi la maggiorazione del 10 % semestrale solo a partire dalla notifica dell’ordinanza.
Ma vi è anche un altro importante motivo a sostegno della tesi della illegittimità della applicazione ai verbali della maggiorazione prevista dall'art. 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 n. 689: la contestazione dell’infrazione, se non effettuata immediatamente al trasgressore, viene eseguita a mezzo notificazione del verbale, nel quale viene recata l'indicazione soltanto dell'importo della somma ridotta non anche della somma dovuta in caso di mancato pagamento nei termini della sanzione ridotta, né tanto meno della maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 n. 689 ( cfr. Cassazione n. 3701 del 16.02.2007 sulla non debenza della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/81).
Diverso invece è il caso della ordinanza-ingiunzione emanata dal Prefetto a seguito di ricorso: questa infatti indica esattamente sia l'ammontare effettivo della sanzione da pagare che il termine entro cui pagarla, dunque in tal caso la maggiorazione è facilmente calcolabile ed applicabile.
Non si capisce quindi come dalla notifica di un verbale che non contiene l'indicazione della effettiva somma che dovrà essere iscritta a ruolo (peraltro già sanzionato, in caso di mancato pagamento in misura ridotta,  con il raddoppiamento della sanzione previsto dall'art. 203 comma 3 CDS ) si possa addivenire alla applicazione di una maggiorazione pari al 20 % annua, avendosi nel caso di specie a seguito dei cinque anni trascorsi dal giorno del verbale, il raddoppio della somma già raddoppiata.
        Di conseguenza illegittime risultano le maggiorazioni applicate, che devono essere detratte dalla somma di € 472,78, residuando una somma di €  342,00.
        Le spese processuali, vengono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
      il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da  M. G. n. 2012/37/1022 PRATICA N. 900.2010.150162170,  emessa in data 12.12.2012 e notificata in data 28.03.2013 dalla S. per conto del Comune di M., con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 472,78, così decide:
1) accoglie per quanto di ragione l’opposizione;
2) per l’effetto conferma dovuto il pagamento limitato ad € 342,00 relativo all’ingiunzione  n.  2012/371022 PRATICA  N. 900.2010.150162170,  emessa in data 12.12.2012 e notificata il 17.02.2013 dalla S. spa.
     Compensa le spese di giudizio.
     Così deciso a Taranto il    06.11.2013                        Il Giudice di Pace
                                                                                       ( dr. M. Giacovelli)






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